Articolo 163 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Ordine di cessazione della vendita forzata).
La cessazione della vendita forzata prevista dall'articolo 504 del codice e' disposta dal giudice dell'esecuzione se questi presiede alla vendita, o altrimenti dall'ufficiale incaricato della stessa, che ne riferisce immediatamente al giudice che lo ha nominato. In questo caso il giudice, sentite le parti, pronuncia definitivamente sulla cessazione.
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