Articolo 18 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Revisione dell'albo).
L'albo e' permanente. Ogni due anni anni il comitato di cui all'articolo 14 deve provvedere alla revisione dell'albo per eliminare i consulenti per i quali e' venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo 15 o e' sorto un impedimento a esercitare l'ufficio. (54)((55))
Contro il provvedimento di esclusione adottato dal comitato e' ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto dall'articolo 5. (54) ((55))
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.