Articolo 5 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Formazione dell'albo). L'albo e' tenuto dal primo presidente della corte d'appello ed e' formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore generale del Re Imperatore e dal presidente della sezione della corte funzionante come magistratura del lavoro. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere della corte.
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