Articolo 133 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Riserva di ricorso. Estinzione del processo). La riserva di ricorso per cassazione prevista nell'art. 361 del Codice deve essere fatta nei modi stabiliti dall'art. 129 primo e secondo comma. Si applicano al ricorso per cassazione le disposizioni dell'art. 129 terzo comma. ((L'articolo 129, terzo comma, si applica altresi' se il processo si estingue dopo la pronuncia delle sentenze previste dall'articolo 360, terzo comma, del codice.))
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