Articolo 182 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Intimazione al detentore del pegno).
Il creditore pignorante deve fare l'intimazione di cui all'articolo 544 del codice con l'atto di pignoramento, se il pegno e' detenuto dal debitore, o con atto separato, notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice, se il pegno e' detenuto da altri.
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