Articolo 194 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Nomina dell'esperto nel giudizio di divisione). Quando per la formazione della massa da dividersi e delle quote e' necessaria l'opera di un esperto, questi e' nominato, d'ufficio o su istanza del notaio o di uno degli interessati, dal giudice istruttore, che ne riceve il giuramento a norma dell'articolo 193 del codice.
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