Articolo 231 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE

Art 173-ter. (( (Pubblicita' degli avvisi tramite internet). )) ((Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di cui all'articolo 490 del codice e i criteri e le modalita' con cui gli stessi sono formati e resi disponibili.))((25))((26))((27))
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