Articolo 221 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Processi d'espropriazione mobiliare).
Nei processi d'espropriazione di beni mobili in cui prima dell'entrata in vigore del codice e' stata chiesta o disposta la vendita dei beni pignorati, il creditore procedente deve fare i depositi di cui all'articolo precedente prima della vendita, altrimenti il processo si estingue.
Eseguiti i depositi, si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo precedente, ma i creditori partecipano alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita a norma della legge anteriore.
Se prima dell'entrata in vigore del codice e' stata eseguita in tutto o in parte la vendita, il processo prosegue secondo le disposizioni della legge precedente.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.