Articolo 103 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Termine per l'intimazione al testimone).
L'intimazione di cui all'articolo 250 del codice deve essere fatta ai testimoni almeno ((sette giorni)) prima dell'udienza in cui sono chiamati a comparire.((27))
Con l'autorizzazione del giudice il termine puo' essere ridotto nei casi d'urgenza.
((L'intimazione a cura del difensore contiene:
1) l'indicazione della parte richiedente e della controparte, nonche' gli estremi dell'ordinanza con la quale e' stata ammessa la prova testimoniale;
2) il nome, il cognome ed il domicilio della persona da citare;
3) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione, nonche' il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi;
4) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, la persona citata potra' essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro)).((27))
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