Articolo 12-quater - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Iscrizione nell'elenco).
Possono chiedere l'iscrizione nell'elenco coloro che sono iscritti da almeno cinque anni a una delle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, sono forniti di adeguata formazione e di specifica competenza nella disciplina giuridica della famiglia nonche' in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere e sono di condotta morale specchiata.
Sulle domande di iscrizione decide il comitato previsto dall'articolo 12-ter. Contro il provvedimento del comitato e' ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell'articolo 5.
(54)((55))
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.