Articolo 130 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Appello contro la sentenza di estinzione del processo).
Nel giudizio d'appello contro la sentenza che ha dichiarato l'estinzione del processo a norma dell'articolo 308 del codice o che ha provveduto sul reclamo previsto nell'articolo 630 del codice stesso, il collegio, quando e' necessario, autorizza le parti a presentare memorie, fissando i rispettivi termini, e provvede in camera di consiglio con sentenza.(14)((17))
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