Articolo 51 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Destinazione della copia dell'atto notificato depositata in cancelleria).
La copia che l'ufficiale giudiziario deposita in carcelleria a norma dell'articolo 150 quarto comma del codice e' custodita dal cancelliere per essere inserita nel fascicolo d'ufficio.
Nella copia depositata e in quella da consegnare alla parte che ha chiesto la notificazione, l'ufficiale giudiziario deve certificare la data dell'avvenuto deposito in cancelleria.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.