Articolo 58 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio).
Alla parte, che non ha fatto dichiarazione di residenza o elezione di domicilio ((o non ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata)) a norma dell'articolo 319 del codice, le notificazioni e le comunicazioni durante il procedimento possono essere fatte presso la cancelleria, salvo contrarie disposizioni di legge ((e fermo quanto previsto dall'articolo 149-bis del codice)).(18) (19) ((59))
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