Articolo 196-septies - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Copia cartacea di atti depositati telematicamente). Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite misure organizzative per l'acquisizione di copia cartacea e per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con modalita' telematiche nonche' per la gestione e la conservazione delle copie cartacee. Con il decreto di cui al primo comma sono altresi' stabilite le misure organizzative per la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dell'articolo 196-quater, primo comma, terzo periodo, e quarto comma. (54) ((55))
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