Articolo 196-quater - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE
.
(Obbligatorieta' del deposito telematico di atti e di provvedimenti).
Il deposito degli atti processuali e dei documenti ((...)) da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorita' giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche. Con le stesse modalita' le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. ((Quando e' necessario ai fini della decisione, il giudice puo' ordinare il deposito di singoli atti e documenti su supporto cartaceo, indicandone specificamente la ragione.))(56) ((59))
Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalita' telematiche. (56)
Il deposito con modalita' telematiche e' effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
((Il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalita' non telematiche quando sussiste una situazione di urgenza e il direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia certifica che i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti. La certificazione del direttore generale e' pubblicata sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. Il ripristino del corretto funzionamento e' comunicato con le medesime modalita'.))
((59))
(54)(55)
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.