Articolo 202 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Prima udienza di trattazione). Nella prima udienza davanti al giudice istruttore, che segue alla costituzione o alla riassunzione della causa a norma degli articoli 197, 198 e 199 si applicano le disposizioni dell'articolo 183 del codice.
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