Articolo 202 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE
.
(Prima udienza di trattazione).
Nella prima udienza davanti al giudice istruttore, che segue alla costituzione o alla riassunzione della causa a norma degli articoli 197, 198 e 199 si applicano le disposizioni dell'articolo 183 del codice.
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.