Articolo 152-octies - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Esame da remoto dell'interdicendo o inabilitando). Le modalita' del collegamento da remoto previsto dall'articolo 473-bis.54, terzo comma, del codice sono individuate e regolate con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. (54) ((55))
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