Articolo 59 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Dichiarazione di contumacia).
La dichiarazione di contumacia della parte non costituita e' fatta dal conciliatore a norma dell'articolo 171 ultimo comma del codice, quando e' decorsa almeno un'ora dall'apertura dell'udienza.(18)((19))
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