Articolo 59 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Dichiarazione di contumacia). La dichiarazione di contumacia della parte non costituita e' fatta dal conciliatore a norma dell'articolo 171 ultimo comma del codice, quando e' decorsa almeno un'ora dall'apertura dell'udienza.(18)((19))
Caricamento annuncio...

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.