Articolo 164-bis - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE

. (( (Infruttuosita' dell'espropriazione forzata).)) ((Quando risulta che non e' piu' possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilita' di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, e' disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.))
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