Articolo 119 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Redazione della sentenza). ((L'estensore trasmette telematicamente la minuta della sentenza da lui redatta e sottoscritta digitalmente al presidente del tribunale o della sezione. Il presidente, comunicata la minuta, quando lo ritiene opportuno, al collegio, la sottoscrive a sua volta con firma digitale e la deposita telematicamente.)) ((59)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164)). ((59)) Il giudice che ha steso la motivazione aggiunge la qualifica di estensore alla sua sottoscrizione. Quando la sentenza e' pronunziata secondo equita' se ne deve dare atto nel dispositivo.
Caricamento annuncio...

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.