Articolo 223 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Processi per consegna o rilascio e per esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare). I processi per consegna o rilascio e per esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare iniziati prima dell'entrata in vigore del codice sono regolati dalla legge precedente.
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