Articolo 60 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Tempo degli atti di istruzione).
Gli atti di istruzione debbono essere assunti dal conciliatore non oltre la terza udienza successiva a quella in cui sono stati ammessi o alla comunicazione dell'ordinanza di ammissione, se questa non e' stata pronunziata in udienza.(18)((19))
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