Articolo 95 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Notificazione dell'ordinanza di esibizione). Il giudice, nell'ordinanza con la quale dispone l'esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte contumace o di un terzo, fissa il termine entro il quale l'ordinanza deve essere notificata e indica la parte che deve provvedere alla notificazione.
Caricamento annuncio...

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.