Articolo 95 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Notificazione dell'ordinanza di esibizione).
Il giudice, nell'ordinanza con la quale dispone l'esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte contumace o di un terzo, fissa il termine entro il quale l'ordinanza deve essere notificata e indica la parte che deve provvedere alla notificazione.
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