Articolo 15 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE

. Iscrizione e permanenza nell'albo (54) ((55)) Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che rispettano i requisiti determinati con il decreto di cui all'articolo 13, quarto comma, sono di condotta morale e politica specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali.(54) ((55)) Con riferimento alla categoria di cui all'articolo 13, terzo comma, numero 7), la speciale competenza tecnica sussiste qualora ricorrano, alternativamente o congiuntamente, i seguenti requisiti: 1) comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti di minori; 2) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari in psichiatria, psicoterapia, psicologia dell'eta' evolutiva o psicologia giuridica o forense, purche' iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali; 3) aver svolto per almeno cinque anni attivita' clinica con minori presso strutture pubbliche o private. (53) Nessuno puo' essere iscritto in piu' di un albo. Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell'articolo precedente. Contro il provvedimento del comitato e' ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell'articolo 5. Con il decreto di cui all'articolo 13, quarto comma, sono stabiliti, per ciascuna categoria, i requisiti per l'iscrizione, gli obblighi di formazione continua e gli altri obblighi da assolvere per il mantenimento dell'iscrizione, nonche' le modalita' per la verifica del loro assolvimento. (54) ((55)) Con lo stesso decreto sono stabiliti altresi' i casi di sospensione volontaria dall'albo. (54) ((55))
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