Articolo 177 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Dichiarazione di responsabilita' dell'aggiudicatario).
L'aggiudicatario inadempiente e' condannato, con decreto del giudice dell'esecuzione, al pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale e' avvenuta la vendita.
Il decreto del giudice costituisce titolo esecutivo a favore dei creditori ai quali nella distribuzione della somma ricavata e' stato attribuito il credito da esso portato.
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