Articolo 28 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE
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(( (Registri di cancelleria). ))
((1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, ovvero con decreto del Ministro delle finanze, nei casi di sua competenza, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabiliti i registri che devono essere tenuti, a cura delle cancellerie, presso gli uffici giudiziari)).((12))
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