Articolo 151 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Riunione di procedimenti). ((La riunione, ai sensi dell'articolo 274 del codice, dei procedimenti relativi a controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza e a controversie dinanzi al giudice di pace, connesse anche soltanto per identita' delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione, deve essere sempre disposta dal giudice, tranne nelle ipotesi che essa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo. In queste ipotesi la riunione, salvo gravi e motivate ragioni, e', comunque, disposta tra le controversie che si trovano nella stessa fase processuale. Analogamente si provvede nel giudizio di appello.)). Le competenze e gli onorari saranno ridotti in considerazione dell'unitaria trattazione delle controversie riunite.
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