Articolo 212 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Effetto devolutivo dell'appello).
In tutte le cause d'appello proposte contro sentenze pubblicate prima dell'entrata in vigore del codice, si applica l'articolo 490 del codice precedente.
La disposizione del comma precedente si applica anche alle cause d'appello proposte contro sentenze non ancora pubblicate, ma relative a cause gia' in decisione nel giorno dell'entrata in vigore del codice.
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