Articolo 131 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Deliberazione dei provvedimenti). Nel deliberare i provvedimenti la corte d'appello applica le disposizioni dell'articolo 276 del codice. Il relatore vota per primo, quindi votano i consiglieri in ordine inverso di anzianita' e per ultimo il presidente. La scelta dell'estensore della sentenza e' fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.