Articolo 50 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami). L'istanza di autorizzazione a procedere alla notificazione per pubblici proclami a norma dell'articolo 150 del codice e' fatta con ricorso steso in calce all'atto. Il pubblico ministero stende il suo parere di seguito al ricorso.
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