Articolo 215 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Cause davanti alla corte suprema di cassazione). Se nel giorno in cui entra in vigore il codice e' stato proposto ricorso per cassazione, al procedimento si applicano le disposizioni del codice, ma i termini per il deposito del ricorso e del controricorso rimangono quelli stabiliti dalla legge precedente. Se nel giorno in cui entra in vigore il codice sono stati depositati il ricorso e il controricorso o se i termini per il deposito di essi sono scaduti, si applicano il procedimento le disposizioni degli articoli 374 e seguenti del codice.
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