Articolo 20 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Sanzioni disciplinari). Ai consulenti che non hanno osservato i doveri indicati nell'articolo precedente possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari: 1) l'avvertimento; 2) la sospensione dall'albo per un tempo non superiore ad un anno; 3) la cancellazione dall'albo.
Caricamento annuncio...

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.