Articolo 20 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE
.
(Sanzioni disciplinari).
Ai consulenti che non hanno osservato i doveri indicati nell'articolo precedente possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:
1) l'avvertimento;
2) la sospensione dall'albo per un tempo non superiore ad un anno;
3) la cancellazione dall'albo.
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.