Articolo 12 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Indennita' dovute agli esperti). Gli esperti chiamati a comporre la magistratura del lavoro hanno diritto ad una indennita' di lire cento per ogni giorno di effettivo esercizio delle funzioni del collegio; ad essi inoltre spettano le indennita' di trasferta e di soggiorno stabilite per i consiglieri di cori d'appello.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.