Articolo 53 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Contenuto ed efficacia dei provvedimenti che liquidano compensi).
I decreti con i quali il giudice liquida a favore del custode e degli altri ausiliari i compensi loro dovuti debbono indicare la parte che e' tenuta a corrisponderli. Tali decreti costituiscono titolo esecutivo contro la parte stessa.
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