Articolo 92 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Questioni sorte durante le indagini del consulente).
Se, durante le indagini che il consulente tecnico compie da se' solo, sorgono questioni sui suoi poteri o sui limiti dell'incarico conferitogli, il consulente deve informarne il giudice, salvo che la parte interessata vi provveda con ricorso.
Il ricorso della parte non sospende le indagini del consulente.
Il giudice, sentite le parti, da' i provvedimenti opportuni.
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