Articolo 113 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Determinazione dei giorni delle camere di consiglio e composizione dei collegi).
Al principio di ogni trimestre il presidente del tribunale o della sezione determina con decreto i giorni in cui di tengono le camere di consiglio e la composizione dei relativi collegi giudicanti.
Se alla camera di consiglio sono chiamati giudici in numero superiore a quello stabilito, il collegio, per ciascuna causa, e' formato dal presidente, dal relatore e dal giudice piu' anziano.(14)((17))
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