Articolo 127 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Riscossione della pena pecuniaria a carico dell'opponente).
La riscossione della pena pecuniaria, alla quale sia stato condannato il terzo opponente a norma dell'articolo 408 del codice, e' fatta dal cancelliere.
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