Articolo 208 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Decadenza dall'impugnazione). Alle aentenze che sono gia' pubblicate nel giorno in cui entra in vigore il codice si applica la disposizione dell'articolo 327 dello stesso, ma il termine di un anno decorre dal giorno dell'entrata in vigore del codice.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.