Articolo 141 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Deliberazione dei provvedimenti).
Nel deliberare i provvedimenti la corte applica le disposizioni dell'articolo 276 del codice.
Il relatore vota per primo, quindi votano i consiglieri in ordine inverso di anzianita' e per ultimo il presidente.
La scelta dell'estensore della sentenza e' fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.
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