Articolo 144-bis - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Attestazione del cancelliere in caso di mancata integrazione del contradditorio). Qualora non sia stato osservato il disposto di cui all'articolo 371-bis del codice, il cancelliere lo attesta con apposita dichiarazione, da allegare al fascicolo d'ufficio, per gli adempimenti di cui all'articolo 138.(14)((17))
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