Articolo 159-ter - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE
(Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione a cura di soggetto diverso dal creditore).
Colui che, prima che il creditore ((abbia iscritto a ruolo il processo esecutivo ai sensi degli articoli)) 518, 521-bis, 543 e 557 del codice, deposita per primo un atto o un'istanza ((iscrive a ruolo il processo depositando una copia)) dell'atto di pignoramento. ((Quando all'iscrizione a ruolo procede)) uno dei soggetti di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, diverso dal creditore, il deposito puo' aver luogo con modalita' non telematiche e la copia dell'atto di pignoramento puo' essere priva dell'attestazione di conformita'.
Quando l'istanza proviene dall'ufficiale giudiziario, anche nel caso di cui all'articolo 520, primo comma, del codice, all'iscrizione a ruolo provvede d'ufficio il cancelliere. Quando l'iscrizione a ruolo ha luogo a norma del presente articolo, il creditore, nei termini di cui agli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice, provvede, a pena di inefficacia del pignoramento, al deposito delle copie conformi degli atti previsti dalle predette disposizioni e si applica l'articolo 164-ter delle presenti disposizioni. ((59))
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